Regolamento›Capo XIII
Art. 101
Spedizione in raccomandazione dei telegrammi accettali da uffici esclusivamente postali
In vigore dal 28 ott 1982
Sono spediti in raccomandazione ed in esenzione di tassa all'ufficio che ne deve effettuare la trasmissione, i telegrammi consegnati agli uffici postali di località non fornite di servizio telegrafico o fonotelegrafico; l'importo della tassa dei telegrammi è convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi.
Hanno corso, altresì, in raccomandazione e in esenzione di tassa i predetti telegrammi che vengono restituiti agli uffici postali di origine quando per qualsiasi ragione non abbiano potuto essere trasmessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-101