Regolamento›Capo XIV
Art. 103
Confezionamento delle assicurate
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze che si vogliono assicurare debbono essere presentate agli uffici postali chiuse in busta solida e di un solo colore, suggellata con almeno cinque suggelli di ceralacca, con uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi della busta.
L'Amministrazione può consentire altri sistemi di chiusura, diversi da quelli indicati nei precedenti commi, preventivamente omologati.
Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od astucci, involtati per intero con tela o carta tela con l'indirizzo sugli involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-103