RegolamentoCapo XIV

Art. 103

Confezionamento delle assicurate

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze che si vogliono assicurare debbono essere presentate agli uffici postali chiuse in busta solida e di un solo colore, suggellata con almeno cinque suggelli di ceralacca, con uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi della busta. L'Amministrazione può consentire altri sistemi di chiusura, diversi da quelli indicati nei precedenti commi, preventivamente omologati. Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od astucci, involtati per intero con tela o carta tela con l'indirizzo sugli involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-103

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Confezionamento delle assicurate (Art. 103 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo