RegolamentoCapo XVI

Art. 108

Corrispondenze che possono beneficiare della franchigia o dell'esenzione dalla francatura

In vigore dal 1 ott 1982
La franchigia postale e l'esenzione dalla francatura sono applicabili alle corrispondenze circolanti all'interno della Repubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-108

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