RegolamentoCapo XIV

Art. 104

Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente

In vigore dal 1 ott 1982
Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e quella del valore dichiarato. Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta deve contenere, inoltro, l'indicazione "F.M." seguita dall'importo del supplemento di tassa pagato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-104

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