Art. 104 · Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente
RegolamentoCapo XIV

Art. 104

161 / 254

Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente

In vigore dal 1 ott 1982
Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e quella del valore dichiarato. Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta deve contenere, inoltro, l'indicazione "F.M." seguita dall'importo del supplemento di tassa pagato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-104