Regolamento›Capo XIV
Art. 104
161 / 254Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente
In vigore dal 1 ott 1982
Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e quella del valore dichiarato.
Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta deve contenere, inoltro, l'indicazione "F.M." seguita dall'importo del supplemento di tassa pagato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-104