Regolamento›Capo XVI
Art. 118
175 / 254Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza sospetta di contravvenzione alla esenzione
In vigore dal 1 ott 1982
Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario si rifiuti di aprire la corrispondenza, l'ufficio postale la trasmette, insieme ad apposito verbale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ne riferisce all'organo da cui dipende l'ufficio mittente, affinché faccia la ricognizione dell'invio e dia dell'esito di essa notizia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-118