RegolamentoCapo III

Art. 50

Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia

In vigore dal 1 ott 1982
I crediti vero l'Amministrazione, costituiti da somme o residui di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per nolo di caselle, uso di sacchi, spedizioni in abbonamento postale ed altro, si prescrivono nel termine previsto dall'ultimo comma dell' del codice postale; detto termine decorre dalla data dell'ultima operazione o da quella del deposito quando non sia stata effettuata alcuna operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo. Quando venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla data della richiesta medesima purchè questa sia presentata non oltre il termine previsto dall' del codice postale. Decorso il termine indicato nel precedente comma l'Amministrazione provvede ad eliminare dalle proprie scritture le partite di debito prescritte e ad acquisire le relative somme al proprio bilancio di entrata, tra i proventi dell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-50

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Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia (Art. 50 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo