RegolamentoCapo III

Art. 49

Uso di bolgette e sacchi

In vigore dal 1 ott 1982
Chiunque ne faccia domanda può ottenere l'uso di bolgette o di sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente è tenuto al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti sia effettuato direttamente dall'utente o dagli agenti dell'Amministrazione. Se il sacchetto è fornito dall'Amministrazione l'utente deve effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dai provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-49

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Uso di bolgette e sacchi (Art. 49 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo