Regolamento›Capo III
Art. 49
56 / 254Uso di bolgette e sacchi
In vigore dal 1 ott 1982
Chiunque ne faccia domanda può ottenere l'uso di bolgette o di sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente è tenuto al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti sia effettuato direttamente dall'utente o dagli agenti dell'Amministrazione.
Se il sacchetto è fornito dall'Amministrazione l'utente deve effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dai provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-49