Regolamento›Capo III
Art. 44
Tassazione delle corrispondenze rispedite
In vigore dal 1 ott 1982
La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro della Repubblica non è sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui appresso indicate.
La corrispondenza chiusa, che sia stata aperta o che, pur non essendo stata aperta, sia stata ritirata e rechi all'esterno comunicazioni epistolari, quella che circola non chiusa, che sia stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono considerate come di nuova impostazione.
Non è considerata variazione d'indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o l'aggiunta di indicazioni per agevolare la ricerca del destinatario.
La corrispondenza restituita al mittente e da questi rispedita è trattata come di nuova impostazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-44