RegolamentoCapo III

Art. 41

Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle assicurate o raccomandate

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via ordinaria, provenienti dall'interno della Repubblica, che siano rimaste inesitate, dopo una ulteriore giacenza di un mese presso le direzioni provinciali p.t. a disposizione di chi può avervi diritto, vengono distrutte o vendute con l'obbligo della macerazione: la distruzione e la macerazione devono essere effettuate alla presenza di un funzionario designato dal direttore provinciale. Per tutte le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare non occorre ulteriore giacenza. L'apertura delle corrispondenze raccomandate ed assicurate, prevista dall' del codice postale, viene effettuata da un funzionario designato dal direttore provinciale con l'assistenza di un capo reparto della direzione provinciale o di un ispettore. Tali corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia indicato dal predetto ; gli oggetti di valore vengono venduti ed il ricavato della vendita, insieme con gli altri valori liquidi, è acquisito alle entrate dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-41

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Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle assicurate o raccomandate (Art. 41 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo