Regolamento›Capo III
Art. 42
Diritti del mittente sulle corrispondenze
In vigore dal 1 ott 1982
Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il mittente di un oggetto di corrispondenza può chiederne la restituzione o la modifica dell'indirizzo.
La relativa domanda viene trasmessa in conformità alla richiesta, per posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve pagare, oltre al diritto speciale, la tassa corrispondente ad una lettera semplice raccomandata nonché, nel caso in cui abbia chiesto l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma.
I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto corso, perché richieste dai mittenti, vengono annullati e le corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-42