RegolamentoCapo III

Art. 39

Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore o per omonimia e poi restituite all'Amministrazione, debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-39

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Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi (Art. 39 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo