Art. 39 · Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi
RegolamentoCapo III

Art. 39

46 / 254

Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore o per omonimia e poi restituite all'Amministrazione, debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-39