Regolamento›Capo III
Art. 39
46 / 254Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore o per omonimia e poi restituite all'Amministrazione, debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-39