RegolamentoCapo III

Art. 43

Rispedizione delle corrispondenze a richiesta dei destinatari o di terzi

In vigore dal 1 ott 1982
Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente , la corrispondenza in arrivo può essere fatta proseguire per altra località, a richiesta scritta del destinatario presentata all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa per posta o per telegrafo, per il tramite di un ufficio postale, che accerti l'identità del richiedente. Se la richiesta è indirizzata direttamente all'ufficio di destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticità, la corrispondenza è avviata alla nuova destinazione fermo posta. La richiesta può essere fatta anche da un terzo, conosciuto dall'ufficio, a nome del destinatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-43

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Rispedizione delle corrispondenze a richiesta dei destinatari o di terzi (Art. 43 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo