Regolamento›Capo III
Art. 43
50 / 254Rispedizione delle corrispondenze a richiesta dei destinatari o di terzi
In vigore dal 1 ott 1982
Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente , la corrispondenza in arrivo può essere fatta proseguire per altra località, a richiesta scritta del destinatario presentata all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa per posta o per telegrafo, per il tramite di un ufficio postale, che accerti l'identità del richiedente.
Se la richiesta è indirizzata direttamente all'ufficio di destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticità, la corrispondenza è avviata alla nuova destinazione fermo posta.
La richiesta può essere fatta anche da un terzo, conosciuto dall'ufficio, a nome del destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-43