Regolamento›Capo III
Art. 46
Diritto fisso per le corrispondenze "fermo posta"
In vigore dal 1 ott 1982
La corrispondenza recante l'indicazione di recapito fermo posta è soggetta ad un diritto fisso che, se non corrisposto dal mittente, deve essere pagato dal destinatario.
Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso, il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero e la parte pagata dal mittente. Il diritto di fermo posta permane anche se in seguito a rinvio ad altra località, l'oggetto sul quale grava venga distribuito a domicilio.
Il diritto fisso deve essere obbligatoriamente corrisposto per intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata diretta fermo posta.
Non sono sottoposti al diritto fisso gli oggetti di corrispondenza da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto ed i giornali o periodici spediti in abbonamento.
La corrispondenza proveniente dall'estero con l'indicazione del recapito fermo posta è soggetta al diritto fisso a carico del destinatario anche quando il mittente abbia provveduto a corrisponderlo.
È ammessa sulla corrispondenza per espresso l'indicazione "fermo telegrafo" verso corresponsione del medesimo diritto stabilito per quella fermo posta.
Agli effetti del pagamento del diritto fisso, è parificata alla corrispondenza con indicazione fermo posta quella che, pur non recando tale indicazione, non sia stato possibile recapitare a domicilio per insufficienza dell'indirizzo o per assenza, anche temporanea, del destinatario e quella che deve essere consegnata in ufficio per speciali disposizioni dell'Amministrazione, quando non sia ritirata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-46