Regolamento›Capo III
Art. 45
Segnatasse
In vigore dal 1 ott 1982
La tassa cui è assoggettata, ai sensi del secondo comma dell' del codice postale, la corrispondenza di francatura facoltativa, non francata o francata insufficientemente, è rappresentata da segnatasse o da impronte di macchine affrancatrici applicate sulla corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione.
Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi dal pagarla, se questa non è rappresentata da segnatasse o impronte di macchine affrancatrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-45