RegolamentoCapo III

Art. 34

Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze non epistolari debbono recare la specificazione della categoria alla quale appartengono, ai fini dell'applicazione della tariffa per esse stabilita. Salvo il disposto dell' del codice postale, le corrispondenze di francatura obbligatoria, non francate o insufficientemente francate, spedite in via ordinaria, non hanno corso. Le corrispondenze di francatura obbligatoria che hanno avuto corso in raccomandazione e che siano regolarmente francate in base alle loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di tassa superiore, sono assoggettate ad una tassa pari al doppio dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-34

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Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari (Art. 34 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo