RegolamentoCapo III

Art. 33

Bollatura delle corrispondenze

In vigore dal 1 ott 1982
Fatta eccezione per le corrispondenze spedite in abbonamento postale o con le altre particolari procedure stabilite dall'Amministrazione e per quelle francate a macchina, per le quali sono applicabili le disposizioni del successivo , sulle corrispondenze accettate allo sportello e su quelle estratte dalle buche o dalle cassette d'impostazione è impresso, dalla parte dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale. Le corrispondenze tassate ai sensi del secondo comma dell' del codice postale possono essere chiuse in apposite buste recanti l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-33

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Bollatura delle corrispondenze (Art. 33 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo