Regolamento›Capo III
Art. 31
Modalità di francatura
In vigore dal 1 ott 1982
Ad eccezione degli oggetti di corrispondenza che recano impresso il francobollo e delle stampe spedite in abbonamento postale, le corrispondenze devono essere affrancate mediante francobolli, o impronte di macchine affrancatrici da applicarsi all'angolo superiore destro dell'invio, dalla parte dell'indirizzo.
Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di assicurazione, di assegno, di espresso e degli altri eventuali servizi accessori.
Quando speciali circostanze lo richiedono l'Amministrazione, con le modalità e condizioni da essa stabilite, può consentire che spedizioni di rilevanti quantitativi di corrispondenze siano effettuate con particolari procedure.
L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per inosservanza delle condizioni e modalità prescritte o per altre gravi irregolarità oppure per il venir meno delle speciali circostanze che ne determinarono il rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-31