Regolamento›Capo III
Art. 37
Distribuzione delle corrispondenze in ufficio
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate a chi le chiede in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente e fatta eccezione per quelle fermo posta.
Le corrispondenze fermo posta sono consegnate soltanto ai destinatari, purchè di età non inferiore ai diciotto anni, la cui identità risulti sufficientemente comprovata.
Le corrispondenze indirizzate fermo posta, le quali rechino pure l'indicazione del recapito del destinatario, debbono essere consegnate in ufficio, se sono stati preventivamente applicati i francobolli corrispondenti al diritto fisso di fermo posta; in caso diverso vanno recapitate a domicilio.
Le corrispondenze raccomandate od assicurate distribuite in ufficio sono consegnate, previo rilascio di una ricevuta, soltanto ai rispettivi destinatari che provino la propria identità od ai loro rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria qualità, con l'osservanza delle norme prescritte per il pagamento dei titoli postali. Per le raccomandate e per le assicurate non eccedenti il limite di valore stabilito dai provvedimenti tariffari le deleghe possono essere apposte a tergo degli avvisi, di cui è cenno nell'ultimo capoverso del precedente o su altri stampati forniti dall'Amministrazione, purchè le firme dei destinatari, se non note agli uffici postali, siano autenticate da pubblici ufficiali, o garantite da persone conosciute dall'ufficio.
I legali rappresentanti di enti, ditte, società ed associazioni possono delegare, in via permanente o temporanea e con le modalità previste per la riscossione dei titoli, una terza persona a ritirare le corrispondenze assicurate dirette all'ente anche se di valore superiore al limite sopraindicato.
Per le altre assicurate occorrono regolari procure e non sono validi mandati generali che non autorizzino, esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.
Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la consegna della corrispondenza raccomandata od assicurata deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria firma sul registro di consegna.
Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, anche se riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i rispettivi titolari, mentre quelle che recano la soprascritta "Riservata alla persona" debbono essere tenute a disposizione dei titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni, o fatte proseguire nelle località che essi abbiano designate, tranne che prima di assentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano consegnate a chi li rappresenta.
Sono distribuiti in ufficio anche gli oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero, verificati dalla dogana ai sensi del precedente e gravati di diritti doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-37