RegolamentoCapo III

Art. 52

Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie

In vigore dal 1 ott 1982
Per poter essere ammesse all'agevolazione prevista dal secondo comma dell' del codice postale, le lettere non francate, inviate dai militari indicati nel primo comma del medesimo alle rispettive famiglie, devono essere spedite con le modalità stabilite dall'Amministrazione. Le lettere insufficientemente francate spedite con le modalità predette sono sottoposte ad una tassa pari alla differenza tra l'intera francatura ordinaria dovuta e l'importo dei francobolli applicati. Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese a tutte le corrispondenze spedite a mezzo degli uffici di posta militare, se esistono. Eguale facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a bordo delle navi da guerra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-52

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Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie (Art. 52 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo