Titolo VII
Art. 89
Sanzioni
In vigore dal 11 mag 1980
La violazione delle norme di cui al presente decreto è punita a norma dei seguenti articoli, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-89