Titolo VII

Art. 89

Sanzioni

In vigore dal 11 mag 1980
La violazione delle norme di cui al presente decreto è punita a norma dei seguenti articoli, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-89

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Art. 89 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sanzioni | Portale Normativo