Titolo VII
Art. 90
Sanzioni
In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni la violazione degli zo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-90