Titolo VII

Art. 90

Sanzioni

In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni la violazione degli zo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-90

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Art. 90 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sanzioni | Portale Normativo