Titolo VII

Art. 92

Sanzioni

In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni la violazione degli , secondo comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43, 48, 72, primo, secondo e terzo comma; 73.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-92

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Art. 92 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sanzioni | Portale Normativo