Titolo VII

Art. 93

Sanzioni

In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni la violazione degli , terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma; 12; 13; 16, secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62, terzo comma; 68.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-93

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Art. 93 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sanzioni | Portale Normativo