Titolo VII

Art. 91

Sanzioni

In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni la violazione degli , primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46; 50; 51; 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-91

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Art. 91 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sanzioni | Portale Normativo