Capo II
Art. 24
Indagine preliminare
In vigore dal 11 mag 1980
Prima della messa in postazione dell'unità di perforazione il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve acquisire adeguate informazioni sulle condizioni del fondo e del sottofondo marini, al fine della verifica dell'idoneità del sistema di ormeggio prescelto e della individuazione di circostanze che possano determinare situazioni di pericolo.
Ai fini suddetti il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve eseguire una indagine preliminare, intesa ad accertare, con l'ausilio di sistemi ottici, acustici e magnetici, la topografia e la natura litologica del fondo marino nella zona prescelta per la postazione dell'unità di perforazione; l'ubicazione di eventuali opere ed impianti fissi sottomarini; l'eventuale presenza di relitti o proiettili inesplosi; l'esistenza di circostanze geologiche o tettoniche che possano far presumere una situazione di pericolo.
Le conclusioni della indagine preliminare sono trasmesse alla sezione idrocarburi, prima della messa in postazione, dal titolare del permesso di ricerca o della concessione.
Peraltro, qualora le conoscenze già acquisite, il particolare tipo di unità di perforazione impiegata e la tipologia del fondo marino rendano totalmente o parzialmente superflue le indagini di cui al secondo comma, l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, a richiesta del titolare, può autorizzare la messa in postazione prescindendo dalle indagini stesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-24