Titolo VI
Art. 87
Situazioni di pericolo
In vigore dal 11 mag 1980
Nel caso in cui riconosca una situazione di pericolo sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, l'ingegnere capo, sentito il direttore responsabile, impone un termine per ovviare a tale situazione.
Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore responsabile a redigere e presentare, entro un termine stabilito, un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione.
Il direttore responsabile è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi.
Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettate, ne dà avviso al direttore ed ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito.
L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere in via cautelare al direttore responsabile e/o al capo piattaforma le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-87