Titolo V

Art. 82

Adeguamento impianti fissi

In vigore dal 11 mag 1980
Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili già installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto. Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all', prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-82

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Art. 82 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Adeguamento impianti fissi | Portale Normativo