Titolo VI

Art. 86

Controllo

In vigore dal 11 mag 1980
Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nell'atto relativo. Nel caso in cui sia constatata la permanenza della infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-86

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Art. 86 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Controllo | Portale Normativo