Titolo VI
Art. 86
86 / 94Controllo
In vigore dal 11 mag 1980
Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nell'atto relativo.
Nel caso in cui sia constatata la permanenza della infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-86