Titolo VI

Art. 85

Notizia di reato e diffida

In vigore dal 11 mag 1980
Per le infrazioni sanzionate a norma dei successivi , l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, dandone avviso all'autorità marittima competente e all'interessato. Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-85

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Art. 85 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Notizia di reato e diffida | Portale Normativo