Capo II

Art. 80

Protezione delle condotte sottomarine

In vigore dal 11 mag 1980
Le condotte sottomarine di cui agli devono essere munite di sensori di alta-bassa pressione in numero adeguato. Il segnale di alta o bassa pressione deve provocare automaticamente l'interruzione del flusso di idrocarburi. Il flusso di idrocarburi nelle condotte non deve essere ripristinato sino a quando non siano state sicuramente individuate e rimosse le cause dell'anormale aumento o calo di pressione. Analoghi dispositivi di protezione devono essere installati nei collettori, nei separatori ed in genere in tutti gli apparecchi in pressione destinati al trasporto, al contenimento ed al trattamento degli idrocarburi nelle piattaforme di produzione e strutture assimilabili. In caso di fughe di idrocarburi o di altri eventi che possono costituire pericolo di danno a persone o a cose, l'operatore deve darne immediata comunicazione alla sezione idrocarburi ed all'autorità marittima per i provvedimenti di competenza. In tal caso il ripristino dell'esercizio delle condotte è subordinato ad esplicito consenso dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi, previa reiterazione del collaudo. Nel caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente si applica il disposto del quarto comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-80

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Art. 80 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Protezione delle condotte sottomarine | Portale Normativo