Titolo VI

Art. 84

Verbali

In vigore dal 11 mag 1980
Gli ingegneri e i periti addetti alle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne il verbale. Resta ferma la competenza attribuita in materia di polizia giudiziaria ai comandanti, ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni dall'art. 1235 del codice della navigazione. Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati. Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione. Copia del verbale deve essere trasmessa all'autorità marittima competente. Nel caso di violazione commessa da lavoratori una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-84

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Art. 84 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Verbali | Portale Normativo