Titolo VI
Art. 84
84 / 94Verbali
In vigore dal 11 mag 1980
Gli ingegneri e i periti addetti alle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne il verbale.
Resta ferma la competenza attribuita in materia di polizia giudiziaria ai comandanti, ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni dall'art. 1235 del codice della navigazione.
Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati.
Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto.
In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione.
Copia del verbale deve essere trasmessa all'autorità marittima competente.
Nel caso di violazione commessa da lavoratori una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-84