Titolo VI

Art. 88

Ricorso gerarchico

In vigore dal 11 mag 1980
Contro i provvedimenti emanati dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla comunicazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-88

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