Art. 85 · Notizia di reato e diffida
Titolo VI

Art. 85

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Notizia di reato e diffida

In vigore dal 11 mag 1980
Per le infrazioni sanzionate a norma dei successivi , l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, dandone avviso all'autorità marittima competente e all'interessato. Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-85