Capo II
Art. 78
Prescrizioni per gli impianti sottomarini
In vigore dal 11 mag 1980
Le teste di pozzo e gli altri impianti di produzione collocati sul fondo marino, i serbatoi di stoccaggio sottomarini, le tubazioni rigide o flessibili di collegamento tra gli impianti sottomarini di produzione e di stoccaggio predetti e le installazioni di superficie, con i relativi dispositivi di giunzione, devono rispondere ai requisiti di resistenza e di perfetta tenuta, in relazione alle particolari condizioni operative, e devono essere adeguatamente protetti contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali.
I progetti degli impianti predetti nonché degli stabilimenti a terra ad essi direttamente collegati mediante tubazioni devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorità marittima competenti, almeno tre mesi prima dell'installazione.
I progetti devono fornire ragguagli particolareggiati, oltre che sulle caratteristiche degli impianti, sulle condizioni dell'ambiente, sulle modalità di messa in opera, sui programmi di ispezione e di manutenzione previsti nel corso dell'esercizio.
I progetti sono corredati da dichiarazioni esplicite dei progettisti circa il rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.
Per l'installazione degli impianti devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.
L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-78