Capo XII

Art. 74

Emergenza

In vigore dal 11 mag 1980
Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforme semoventi o di navi di perforazione, prestabilisce i luoghi di riunione per emergenza ed abbandono ed i segnali da usare per la chiamata del personale sui luoghi convenuti. Il capo piattaforma assegna a ciascuna persona i compiti da svolgere per ogni caso di emergenza. Un ordine di servizio con le istruzioni per i casi di abbandono forzato dell'unità deve essere affisso in punti strategici dell'unità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-74

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Art. 74 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Emergenza | Portale Normativo