Capo XII

Art. 72

Mezzi collettivi

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere dotata di mezzi collettivi di salvataggio, imbarcazioni e zattere, ubicati ed attrezzati in modo da garantire in caso di pericolo, un rapido e sicuro scampo al personale addetto. I mezzi predetti devono essere in grado di ospitare almeno il doppio delle persone presenti nell'unità di perforazione. Lo stato di manutenzione dei mezzi stessi deve essere accertato inizialmente e controllato con adeguata Devono essere inoltre disposte le esercitazioni di salvataggio almeno una volta al mese, sotto la responsabilità del comandante o del capo piattaforma. Deve essere in ogni caso assicurato che il personale addetto all'unità di perforazione abbia partecipato almeno una volta ad esercitazioni di salvataggio sull'unità medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-72

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Art. 72 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Mezzi collettivi | Portale Normativo