Titolo IV
Art. 75
Prescrizioni per gli impianti in superficie
In vigore dal 29 dic 1996
Le piattaforme e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino e direttamente o indirettamente impiegate per la produzione, il trattamento, lo stoccaggio, il trasferimento su condotte o su natanti degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino, devono essere progettate, costruite e poste in opera in modo da resistere con adeguato grado di sicurezza, oltre ai normali carichi, ai sovraccarichi dovuti all'azione del vento, delle onde, delle correnti, calcolati sulla base del peggior evento prevedibile in cento anni nonché ai sovraccarichi determinati dai venti sismici ragionevolmente prevedibili sulla base dei dati storici e delle conoscenze geotettoniche.
Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, destinate agli usi di cui al comma precedente o collegate al fondo marino con sistemi rigidi d'ormeggio o con cavi, devono essere realizzate e poste in opera in modo che gli scafi ed i sistemi di ormeggio siano in grado di resistere con adeguato grado di sicurezza all'azione del vento, delle onde e delle correnti nelle peggiori condizioni meteorologiche prevedibili in cento anni.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-75