Capo XII

Art. 73

Mezzi individuali

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve avere una dotazione di cinture di salvataggio di tipo approvato, in numero non inferiore al 110% di tutte le persone imbarcate. Le cinture devono essere conservate in luogo facilmente accessibile. Ogni unità di perforazione deve essere provvista di salvagenti anulari, di numero non inferiore a due, muniti di sagola di lunghezza non inferiore a tre volte l'altezza del ponte della unità sul livello del mare, posti sui lati dell'unità ed assicurati in modo da consentire un rapido slancio in caso di necessità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-73

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Art. 73 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Mezzi individuali | Portale Normativo