Art. 73 · Mezzi individuali
Capo XII

Art. 73

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Mezzi individuali

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve avere una dotazione di cinture di salvataggio di tipo approvato, in numero non inferiore al 110% di tutte le persone imbarcate. Le cinture devono essere conservate in luogo facilmente accessibile. Ogni unità di perforazione deve essere provvista di salvagenti anulari, di numero non inferiore a due, muniti di sagola di lunghezza non inferiore a tre volte l'altezza del ponte della unità sul livello del mare, posti sui lati dell'unità ed assicurati in modo da consentire un rapido slancio in caso di necessità.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-73