Titolo IV

Art. 76

Rinvio

In vigore dal 11 mag 1980
A tutte le piattaforme e strutture di cui al precedente , presidiate o meno, si applicano le disposizioni di cui agli . Alle piattaforme e strutture non presidiate si applicano nei periodi saltuari in cui vi è personale operante a bordo, anche gli . Alle piattaforme e strutture abitualmente presidiatesi applicano infine anche le disposizioni di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-76

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Art. 76 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Rinvio | Portale Normativo