Titolo IV
Art. 76
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In vigore dal 11 mag 1980
A tutte le piattaforme e strutture di cui al precedente , presidiate o meno, si applicano le disposizioni di cui agli .
Alle piattaforme e strutture non presidiate si applicano nei periodi saltuari in cui vi è personale operante a bordo, anche gli .
Alle piattaforme e strutture abitualmente presidiatesi applicano infine anche le disposizioni di cui agli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-76