Capo II

Art. 23

Ubicazione

In vigore dal 11 mag 1980
Nell'ubicazione delle piattaforme fisse e mobili si deve tener conto dell'esistenza di condotte, cavi ed altre opere fisse considerate di pubblica utilità. L'ubicazione prescelta deve essere inoltre tale da non interferire con rotte di navigazione obbligate (specie quelle di accesso ai porti) e da non arrecare restrizioni indebite ad interessi acquisiti da parte di terzi. Il titolare del permesso o della concessione di coltivazione, almeno otto giorni prima della messa in postazione dell'unità di perforazione, deve darne comunicazione al dipartimento militare marittimo ed alla capitaneria di porto competenti specificando le coordinate geografiche. Deve altresì comunicare preventivamente la data dell'arrivo in postazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-23

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