Capo II
Art. 27
Operazioni di abbassamento e sollevamento
In vigore dal 11 mag 1980
L'abbassamento e il sollevamento delle piattaforme devono essere condotti tenendo presenti gli elementi caratteristici della stabilità del particolare tipo di impianto, che devono essere rilevabili prontamente per ogni condizione di carico dal capo piattaforma.
Tutte le persone presenti sulla piattaforma durante le operazioni di abbassamento e di sollevamento della stessa devono essere munite di cintura di salvataggio.
All'esecuzione di operazioni nei piani o nelle parti inferiori della piattaforma devono essere addetti contemporaneamente almeno due operai.
Il capo piattaforma non deve dare inizio ad operazioni di abbassamento o sollevamento se non si sia preventivamente assicurato dell'esistenza di condizioni all'uopo favorevoli, tenendo conto della entità e della distribuzione dei carichi, del moto ondoso, del vento e della velocità delle correnti.
Egli deve annotare nel registro di piattaforma un resoconto delle operazioni effettuate, degli eventuali incidenti verificatisi e dei provvedimenti presi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-27