Capo II
Art. 25
Postazione
In vigore dal 11 mag 1980
Effettuato il posizionamento dell'unità di perforazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione comunica alla sezione idrocarburi, al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti l'ubicazione della postazione.
Dell'esattezza della rilevazione è responsabile il titolare del
permesso di ricerca o della concessione di coltivazione.
Nel rilevamento è ammessa la tolleranza massima di quaranta metri.
Nei casi di contestazione con titolari di permessi o di concessioni limitrofe decide l'ingegnere capo della sezione idrocarburi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-25