Capo II

Art. 25

Postazione

In vigore dal 11 mag 1980
Effettuato il posizionamento dell'unità di perforazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione comunica alla sezione idrocarburi, al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti l'ubicazione della postazione. Dell'esattezza della rilevazione è responsabile il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione. Nel rilevamento è ammessa la tolleranza massima di quaranta metri. Nei casi di contestazione con titolari di permessi o di concessioni limitrofe decide l'ingegnere capo della sezione idrocarburi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-25

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Art. 25 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Postazione | Portale Normativo